Con l'art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 è stato completamente ridisegnato il contratto di apprendistato, la cui disciplina risaliva al 1955.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista il quale prevede che, in aggiunta all'attività di lavoro vera e propria, l'imprenditore si impegni a fornire al lavoratore la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale è stato assunto.
l'Apprendistato caratterizzato da una forte alternanza tra formazione e lavoro, rappresenta quindi un importante strumento di promozione dell'occupazione giovanile.
Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l'apprendista deve obbligatoriamente frequentare, durante il normale orario di lavoro, percorsi di formazione esterna che non devono essere inferiori alle 120 ore annue.
Tale formazione dedica una parte delle ore previste all’acquisizione di competenze relative a accoglienza e comunicazione diretta, comportamenti relazionali, organizzazione aziendale, rapporto di lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc. ed una parte all’acquisizione di competenze tecnico professionali proprie del profilo di riferimento.
Questa attività formativa viene svolta in strutture esterne all'azienda, appositamente accreditate dalla Regione.
Sedi di svolgimento corsi:
· LIVORNO – VIA SOLFERINO, 30
· ROSIGNANO – VIA G. ROSSA, 51
· SAN VINCENZO – VIA DEL CASTELLUCCIO, 1
· PONTEDERA – VIA TOSCOROMAGNOLA 203/A
Obbligo formativo
Con l'innalzamento a 18 anni dell'obbligo formativo, i giovani possono scegliere di adempiere a tale obbligo operando come apprendisti. In questo caso devono frequentare ulteriori 120 ore l'anno di formazione esterna articolata sui seguenti contenuti didattici: lingua italiana, matematica, informatica, lingua straniera, orientamento professionale ed elementi di cittadinanza attiva.





